Dopo 15 anni, l’abitazione principale non è più soggetta all’ICI. E’ questa la novità principale del decreto legge, entrato in vigore solo pochi giorni fa, che ha sostanzialmente modificato la normativa dell’Imposta Comunale sugli immobili, istituita a partire dal 1993. Esenzione prima casa – con decorrenza immediata, cioè già a partire dalla scadenza del versamento dell’acconto, entro il prossimo 16 giugno, è esclusa dall’imposta l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, diritto di abitazione o altro diritto reale, dimora abitualmente. Abitazione principale utilizzata direttamente – si intende quella considerata tale ai sensi del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, e cioè quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria, e quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore della nuova norma. Pertinenze – si considerano parti integranti dell’abitazione principale le pertinenze, in misura non superiore al numero stabilito dal regolamento comunale, ancorché discretamente iscritte in catasto, a condizione che appartengono a un medesimo corpo immobiliare o a corpi immobiliari contigui anche se con accesso da vie diverse.Ricordiamo che queste sono individuate generalmente con le categorie catastali C/2 e C/6. Abitazioni principali assimilate – sono quelle concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari e quelle degli anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata. Abitazioni in cooperative a proprietà indivisa e assegnati dall’IACP – sono ugualmente esonerata dall’ICI le abitazioni principali dei soci assegnati in cooperative edilizie a proprietà indivisa e le case regolamente assegnate agli Istituti Autonomi per le Case Popolari.Abitazione del coniuge separato – l’esenzione spetta anche per la casa coniugale del coniuge separato non assegnatario della stessa, a condizione che lo stesso coniuge non sia titolare del diritto reale su una abitazione.situata nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Esclusione dell’esenzione – non spetta l’esenzione, e quindi l’ICI è dovuta, alle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Detrazioni – la legge Finanziaria 2008 aveva previsto per le abitazioni principali un’altra detrazione in aggiunta alla tradizionale di 103,29 euro (o in misura superiore, secondo il regolamento dei singoli comuni): l’ulteriore detrazione è pari all’1.33 per mille della base imponibile, con un massimo di 200 euro, ma non spetta alle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Termini di pagamento – la prima o unica rata deve essere versata entro il giorno 16 giugno 2008, la seconda nel periodo tra il 1° dicembre e il 16 dicembre 2008.E’ comunque possibile versare l’imposta in un'unica soluzione per l’intero anno 2008, pagando entro il 16 giugno e applicando le aliquote e le detrazioni in vigore per il 2008. TABELLA DELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 – Abitazioni di tipo signorileUnità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. A/2 – Abitazioni di tipo civileUnità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondenti alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. A/3 – Abitazioni di tipo economicoUnità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitata ai soli indispensabili. A/4 – Abitazioni di tipo PopolareUnità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili. A/5 – Abitazioni di tipo ultrapopolareUnità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizio igenico-sanitarie esclusivi. A/6 - Abitazioni di tipo ruraleA/7 – Abitazioni in villiniPer villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne a uso esclusivo. A/8 – Abitazioni in villePer ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture di livello superiore all’ordinario. A/9 – Castello, palazzi eminentiRientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. E’ compatibile con l’attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie. A/10 – Uffici e studi privatiRientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all’attività professionale. A/11 - Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi. Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc.
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